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Coronavirus Lombardia

Area sportiva
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25.02.2020

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Decreto del presidente del consiglio dei ministri 25 febbraio 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01278) – (G.U. Serie Generale , n. 47 del 25 febbraio 2020)
Art. 1 – Misure urgenti di contenimento del contagio
  1. In attuazione dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono adottate le seguenti ulteriori misure di contenimento:
    a) in tutti i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche’ delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, richiamato in premessa;