A partire dal 1 gennaio 2020 per le spese indicate nell’art. 15 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito e altre disposizioni normative, è consentita la detrazione dall’IRPEF solo se tali spese sono effettuate con pagamenti tracciabili:
- carte di debito;
- carte di credito;
- carte prepagate;
- assegni bancari e circolari;
- altri sistemi di pagamento tracciabile.
